Cosa fare se l’amministratore di condominio non risponde
Cosa devi fare se l'amministratore di condominio non risponde

Cosa fare se l’amministratore di condominio non risponde

La difficoltà dei condomini di corretta comunicazione con l’amministratore è uno dei problemi mediamente più lamentati. E’, inoltre, il primo segno di una non corretta gestione condominiale. In questo articolo ti spiego cosa fare se l’amministratore di condominio non risponde alle tue necessità.

Devi sapere subito che in molti egli è legalmente responsabile secondo precisi riferimenti normativi.

Ovviamente non ti sto parlando di una mancata risposta per problematiche minori in questo caso una semplice email o pec è sufficiente. In realtà la prima ha un problema, se finisce nella casella di spam si perde nel nulla.

Alcuni dei casi, invece, che implicano doveri e conseguenze legali sono:

  • Convocazione assemblee per innovazioni, migliorie o revoche mandato
  • Danni o necessità di interventi
  • Quando deve certificare pagamenti o liti condominiali

In entrambi i casi se hai un amministratore poco presente ti consiglio vivamente di cambiarlo.

Cosa fare se l’amministratore di condominio non risponde

Nei casi con implicazioni legali i passaggi sono sostanzialmente due:

  • Diffida a rispondere
  • Chiamata a giudizio

La prima consiste in un’azione legale intimante la risposta, come dettato dal nome stesso.

Nel secondo caso una vera e propria azione legale attraverso cui un Giudice può anche arrivare alla revoca del mandato.

I riferimenti di Legge

L’amministratore di condominio ha dovere di risposta nei confronti dei condomini, di seguito ti elenco alcuni riferimenti di Legge:

Art.1120 c.c. (comma 2) per innovazioni o migliorie richiesta quali adeguamenti per le persone con disabilità. Qui trovi il testo di legge sulle innovazioni

Art. 1129 (comma 12) in merito alle convocazioni di assemblee straordinarie per la revoca dei mandati

Art. 1129 (comma 2) per le richieste di registri, tabelle millesimali

Art. 1130 bis per le richieste di accesso agli atti

Art. 1130 (comma 8) per comunicazioni in merito allo stato dei pagamenti e del bilancio.

Entro quando tempo deve rispondere

Solitamente si tende ad applicare il principio della diffida ad ampiedere, quantificando in 15 giorni il tempo minimo da consentire per la risposta.

Nel caso delle comunicazioni in ordine all’amministrazione condominiale non vi è un vero e vero riferimento normativo. Se è un buon amministratore risponde, per lo meno per un’integrazione al quesito, entro massimo 48 ore.

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